Gestione casi Covid: norme dall'1 aprile 2022

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NORMATIVE IN VIGORE DALL'1 APRILE 2022

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Valenzano, 29/03/2022

Si pubblicano le nuove normative relative alla gestione dei casi di posititivà al Covid-19:

In sintesi, per l'ambito scolastico, le nuove norme prevedono quanto segue.

MISURE DI GESTIONE IN AMBITO SCOLASTICO

  • In tutti gli ordini scolastici (infanzia, primaria, secondaria) le attività didattiche proseguono sempre in presenza (senza restrizioni, anche in presenza di uno, due, tre casi positivi tra gli alunni o di contatti stretti);
  • si osservano le seguenti misure generali:
    • obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o FFP2 (fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine); la mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto pubblici e scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022); la mascherina non va indossata durante le attività sportive;
    • rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano);
    • divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
  • in caso di quattro o più positivi fra gli alunni, diviene obbligatorio l'uso di mascherine FFP2 per 10gg dal contatto con l'ultimo caso positivo;
    • durante detto periodo, alla prima comparsa dei sintomi deve essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 (in quest'ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione); il test va ripetuto, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto;
  • gli alunni positivi possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata (ddi) su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla ddi; la riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Ulteriori informazioni dal M.I.

SI rimanda, per un'agile esposizione delle suddette norme, alla pagina tematica del Ministero dell'Istruzione, alla nota applicativa e alle schede riassuntive in essa pubblicate:

-

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott. Donato Mansueto
 Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

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